Ritorno in Italia di un richiedente asilo non contrario alla CEDU

Saranno pure diversi i presupposti ma la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 gennaio 2015, notificata il 5 febbraio (A.M.E. contro Paesi Bassi, ricorso n. 51428/10, (A.M.E. v. THE NETHERLANDS), sembra un revirement rispetto alla sentenza della Grande Camera nel caso Tarakhel contro Svizzera. La Corte, infatti, nella decisione A.M.E., ha ritenuto che il provvedimento delle autorità olandesi con il quale era stato disposto il ritorno in Italia di un cittadino somalo richiedente asilo non viola l’articolo 3 della Convenzione che sancisce il divieto di trattamenti disumani e degradanti, ritenendo così pienamente applicabile il  regolamento n. 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (il regolamento ha sostituito la Convenzione di Dublino). Il ricorrente era sbarcato in Italia nel 2009 e aveva chiesto la protezione internazionale, probabilmente mentendo sull’età. Poi, era andato nei Paesi Bassi e si era opposto al suo rientro in Italia – Paese competente a decidere sulla domanda di asilo – per le condizioni di vita inadeguate e per il rischio di espulsione. La Corte non ha condiviso questa posizione chiarendo che la situazione in Italia non è in alcun modo assimilabile a quella greca e che non è stato provato in che modo si configurerebbe il rischio di un trattamento disumano e un pericolo imminente. La Corte, nel respingere il ricorso, ha anche sottolineato la differenza rispetto al caso Tarakhel, nel quale erano coinvolti anche dei minori, e ha chiarito che, per valutare il minimo livello di gravità necessario per far scattare il rischio di trattamenti disumani o degradanti, è necessario tenere conto di tutte le circostanze inclusa l’età del ricorrente, proprio perché la nozione di gravità è relativa e dipende dagli elementi di fatto del caso di specie. Il ricorrente – osserva Strasburgo – non ha dimostrato che non otterrà, al suo rientro in Italia, i benefici previsti per i richiedenti asilo e che la situazione delle strutture sia tale da impedire il ritorno in Italia.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/regolamento-di-dublino-va-bloccato-il-rientro-in-italia-dei-richiedenti-asilo.html

Si veda anche http://www.unhcr.it/news/nuovo-rapporto-dellunhcr-raccomanda-di-non-rinviare-i-richiedenti-asilo-in-grecia

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