Traffico di esseri umani: giurisdizione italiana anche se il naufragio avviene in acque internazionali

La Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza n. 3345/15 (sentenza) del 23 gennaio 2015 ha accolto, in parte,  il ricorso del Procuratore della Repubblica del tribunale di Catania chiarendo i requisiti per l’esistenza della giurisdizione italiana per fatti avvenuti in alto mare. Il Tribunale di Catania aveva annullato la misura cautelare in carcere per il reato di naufragio nei confronti di un indagato accusato di favoreggiamento di immigrazione clandestina e omicidio colposo. Erano morti 17 migranti che si trovavano a bordo di un’imbarcazione stracolma, che conteneva 234 persone. Per il pubblico ministero si doveva imputare al comandante il reato di naufragio doloso considerando che il disastro era non solo possibile ma anche altamente probabile.  Il naufragio era avvenuto in acque internazionali. La Suprema Corte, che ha chiesto ai giudici di primo grado la riqualificazione del fatto, ha chiarito che il naufragio era avvenuto in acque internazionali e riguardava una nave salpata dalle coste africane con a bordo migranti. La condotta illecita era avvenuta in acque internazionali ma la condotta terminale si era verificata sul territorio italiano con lo sbarco dei migranti. Pertanto sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e anche per gli altri reati in ragione della stretta connessione con quello principale. A ciò si aggiunga che l’intervento di soccorso era un atto dovuto in base alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare. La Cassazione ha chiesto al Tribunale di riqualificare il reato tenendo conto della possibilità che si configuri il caso di naufragio colposo che prevede le misure cautelari.

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