Scioglimento di comproprietà: competente il giudice in cui si trova l’immobile

Sulle controversie in materia di scioglimento di una comproprietà indivisa il giudice competente è quello dello Stato Ue in cui si trova il bene immobile. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 17 dicembre (causa C-605/14, C-605:14) su rinvio pregiudiziale della Corte suprema finlandese. La controversia riguardava alcuni cittadini finlandesi comproprietari di immobili indivisi in Spagna, alcuni dei quali con diritto di usufrutto. In assenza di un accordo sulla vendita, le parti si erano rivolte al giudice finlandese che, avendo dubbi sulla propria competenza, ha chiamato in aiuto Lussemburgo. La Corte di giustizia parte dalla constazione che l’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dall’articolo 24 del regolamento n. 1215/2015, di analogo contenuto), è chiaro nell’attribuzione della giurisdizione al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato per le questioni legate ai diritti reali immobiliari, la cui nozione è propria del diritto dell’Unione, e ai contratti d’affitto. Si tratta – osserva la Corte – di una competenza esclusiva e, quindi, va evitato che determinate materie siano sottratte al forum rei sitae che, in virtù del principio di prossimità, consente al giudice che ha la migliore conoscenza delle questioni legate l’immobile di pronunciarsi. Di conseguenza, la domanda di scioglimento di una comproprietà su beni immobili rientra nella materia dei diritti reali e la competenza esclusiva è del giudice spagnolo, sul cui territorio si trova l’immobile, con indubbi vantaggi anche per l’esecuzione effettiva della sentenza.

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