Segreto bancario attenuato per garantire i controlli fiscali

Sul segreto bancario prevalgono le esigenze legate ai controlli fiscali. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 14 aprile (causa C-522/14, Sparkasse C-522:14), su rinvio pregiudiziale della Corte federale tributaria tedesca. Per Lussemburgo, è compatibile con il diritto Ue e, in particolare, con l’articolo 49 che garantisce la libertà di stabilimento, la legislazione nazionale che impone agli enti creditizi con sede sociale in uno Stato di dichiarare gli attivi depositati o gestiti in succursali non indipendenti stabilite in un altro Stato membro nei casi di morte del titolare e apertura della successione nel primo Stato. La controversia nazionale riguardava un ente creditizio operativo in base a un’autorizzazione delle autorità tedesche competenti al quale l’amministrazione tributaria aveva chiesto la trasmissione delle informazioni di alcuni clienti della succursale in Austria, residenti in Germania al momento del decesso. L’ente creditizio aveva presentato un reclamo contro questa decisione, ma tutte le azioni erano state respinte. La Corte di giustizia ammette che una norma interna che impone il trasferimento di informazioni può disincentivare un ente creditizio stabilito nello Stato ad aprire succursali in un altro Stato, ma un simile obbligo non è qualificabile come una restrizione alla libertà di stabilimento. Necessario, però, che le operazioni richieste relative alle succursali non siano discriminatorie “rispetto alle operazioni realizzate dalle loro succursali nazionali”.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *