Sottoscrizione di strumenti finanziari: la Cassazione chiede l’intervento di Lussemburgo sul regolamento Bruxelles I

Spetterà alla Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciarsi su alcune disposizioni del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale con riferimento a una controversia nata dalla sottoscrizione di strumenti finanziari. Nel caso arrivato all’attenzione delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che, con ordinanza n. 15874 del 25 giugno 2013 (15874_06_13) ha sospeso il procedimento e ha chiamato in causa la Corte di giustizia, una società italiana in liquidazione coatta aveva citato in giudizio sia alcune banche con sede in Germania, in Lussemburgo e in Inghilterra sia alcune persone fisiche domiciliate in Italia. Le società straniere stabilite in altri Paesi dell’Unione europea avevano eccepito il difetto di giurisdizione. Di qui l’attivazione del regolamento di giurisdizione da parte dell’attore. Chiarita l’applicazione ratione materiae e ratione temporis del regolamento n. 44/2001, sostituito dal  n. 1215/2012 che entrerà in vigore il 10 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto di chiedere la corretta interpretazione dell’articolo 6 del regolamento ai giudici dell’Unione. Nel caso in esame, infatti, vi era una pluralità di convenuti e si è così posta la questione di verificare se la causa potesse essere portata dinanzi al giudice del luogo del domicilio di uno qualsiasi dei convenuti in presenza di un nesso stretto tra le domande, situazione che rende necessaria una trattazione unica e una decisione unica. Le domande riguardavano il risarcimento danni rispetto a convenuti residenti in Italia e la restituzione del prezzo di acquisto in conseguenza della pronuncia di nullità degli atti negoziali nei confronti di società con sede in altri Stati dell’Unione. La seconda questione pregiudiziale riguarda l’articolo 23 (proroga di competenza) del regolamento ossia la forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione e, in particolare, se detto requisito si possa considerare rispettato laddove sia inserita una clausola di proroga in un documento predisposto unilateralmente dall’emittente di un prestito obbligazionario. In ultimo, le Sezioni Unite vogliono sapere se la nozione di materia contrattuale di cui all’art. 5 del regolamento  sia limitato alle controversie nelle quali “si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto o se possa essere esteso alle controversie nelle quali l’attore neghi l’esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto per un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-ue-il-regolamento-bruxelles-i-bis.html

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