Sottrazione di minori e ritorno in Venezuela: via libera dai giudici Usa

La Corte di appello per il sesto circuito interviene sulla sottrazione internazionale dei minori. Con la sentenza n. 20-5283 depositata il 29 marzo 2022, (20-5283), la Corte ha precisato alcuni profili applicativi della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980 (ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64). Il padre di due bambini si era rivolto ai giudici statunitensi chiedendo il ritorno in Venezuela dei suoi due figli che erano stati portati negli Stati Uniti dalla madre. Ad avviso dell’uomo, il luogo della residenza abituale era il Venezuela e, quindi, i figli della coppia (venezuelana) dovevano rientrare nel Paese sud-americano. La donna, sin dal procedimento dinanzi ai giudici di primo grado, sosteneva che sussistevano rischi per alcuni comportamenti violenti del marito e per la situazione in Venezuela. La Corte distrettuale non aveva accolto la tesi della donna che non aveva dimostrato l’applicabilità dell’art. 13, b) della Convenzione in base al quale il ritorno va escluso se “sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”. Di qui il ricorso della donna alla Corte di appello che, però, ha respinto l’azione. La Corte di appello, inquadrata la Convenzione dell’Aja ratificata e resa esecutiva con l’International Child Abduction Remedies Act, ha precisato che  detta Convenzione deve essere interpretata alla luce dell’interesse superiore del minore, tenendo conto che la stessa Convenzione prevede che siano i giudici del luogo di residenza abituale del minore a decidere sulle questioni attinenti all’affidamento. Solo nei casi di rischio fondato per il minore di pericoli fisici o psichici, il ritorno nel Paese della residenza abituale va escluso. Per la Corte di appello, i rischi devono essere di una certa gravità, raggiungendo una certa soglia, mentre la donna non aveva dimostrato l’esistenza di abusi. Inoltre, la Corte di appello sostiene che mancano precedenti nei quali è stato affermato che il Venezuela sia una zona di guerra, situazione che avrebbe potuto portare a considerare l’esistenza di un grave rischio per il ritorno dei minori. E’ vero che il Venezuela si trova in una situazione di crisi politica e socio-economica, caratterizzata da povertà, instabilità e mancanza di medicinali e cibo ma, nel caso di specie, i figli si sarebbero trovati in una situazione adeguata. Respinti anche i motivi addotti dalla donna circa la corruzione del sistema giudiziario, mentre la Corte di appello ha ritenuto di non dover affrontare le questioni inerenti alle difficoltà della donna di essere presente nei procedimenti giudiziari in Venezuela in considerazione del fatto che aveva ricevuto asilo negli Stati Uniti. Così, i giudici hanno confermato il verdetto di primo grado e disposto il ritorno dei minori in Venezuela.

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