Sottrazione internazionale: se la pena accessoria è sospesa nessuna questione di costituzionalità

Se la pena accessoria, in un caso di sottrazione internazionale di minori, è sospesa non è possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale con riguardo all’assenza di un mancato riesame del provvedimento che impedisce l’esercizio della responsabilità genitoriale alla persona condannata per sottrazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 17679/16 depositata il 28 aprile (17679). La Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna, cittadina tedesca, condannata dal Tribunale di Trento per sottrazione internazionale di minore. La donna era rientrata in Germania con la figlia, con conseguente lesione dei diritti del padre. La Cassazione ha confermato il giudizio dei giudici di merito che avevano escluso un pericolo per la minore idoneo a giustificare un allontanamento della bimba. La Cassazione, inoltre, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, pur considerandola di particolare interesse, relativa alla pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, ritenuta dalla ricorrente in contrasto con la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sulla tutela del fanciullo e con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella parte in cui gli articoli 574-bis e 34 del codice penale consentono una pena accessoria per una durata predeterminata. La Cassazione ha escluso la questione perché la donna gode del beneficio della sospensione della pena accessoria e, quindi, la questione di legittimità costituzionale si potrebbe porre solo se, in futuro, venisse revocata la sospensione.

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