Strasburgo fa il punto sull’applicazione del criterio di ricevibilità del pregiudizio importante

A due anni dall’applicazione effettiva della condizione di ricevibilità prevista dall’articolo 35, par. 3, lett. b)  in base alla quale la Corte europea può dichiarare irricevibile il ricorso se ritiene “che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”, la Divisione ricerca della Corte ha divulgato un rapporto sull’operatività del nuovo criterio di ricevibilità (RAPPORT_RECHERCHE_New_admissibility_cirterion_EN). Dai dati raccolti risulta che in 26 casi riguardanti gli articoli 6, 13 e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà l’eccezione è stata accolta, mentre in 16 casi è stata respinta. Dal 1° giugno, il criterio di ricevibilità è applicato a tutti i ricorsi e non solo a quelli destinati alla Camera e alla Grande Camera. Nel rapporto è stata analizzata anche la prassi relativa al debito accertamento da parte di un tribunale interno.

2 Risposte
  • Silvia Bosio
    settembre 1, 2012

    Come mai nel caso della ultima sentenza di strasburgo è stato accettato il ricorso senza verificare che la coppia non aveva tentato di rivolgersi ai giudici italiani?
    Perdoni la mia domanda.

  • Marina Castellaneta
    settembre 1, 2012

    La ringrazio prima di tutto per il suo interesse. Immagino si riferisca alla sentenza relativa alla diagnosi pre-impianto. Nel caso di specie, in modo analogo ad altre situazioni, la Corte ha ammesso il ricorso perché quando i rimedi interni o non ci sono o non sono effettivi, per garantire l’applicazione del diritto convenzionale, consente di ricorrere alla Corte. Se non si agisse così, di fatto, gli individui non avrebbero una protezione del diritto né sul piano interno né su quello internazionale. Nel caso da lei richiamato il Governo ha eccepito il mancato previo esaurimento dei ricorsi interni e la Corte europea, dopo aver analizzato la legislazione italiana e la mancanza di una prassi giurisprudenziale, ha respinto tale eccezione ed è passata ad analizzare il merito della questione. Il Governo non è stato in grado di dimostrare l’esistenza e l’effettività dei ricorsi interni.

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