Sui criteri di giurisdizione per le domande in materia di responsabilità genitoriale intervengono le Sezioni unite

E’ la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda ad essere determinante per stabilire la giurisdizione del giudice italiano per le domande sulla responsabilità genitoriale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili che, con la sentenza n. 1984/12 depositata il 13 febbraio 2012(20120215173447287) ha fornito alcuni chiarimenti sull’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Nel caso arrivato all’attenzione della Cassazione,  il ricorrente contestava l’ordinanza della Corte di appello di Caltanisetta. I giudici di appello avevano respinto il suo reclamo relativo a un’ordinanza del Tribunale per i minorenni con la quale era stata esclusa la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di affidamento esclusivo della figlia perché quest’ultima risiedeva in Spagna. Una scelta ineccepibile secondo la Cassazione che ha respinto il ricorso dell’uomo proprio perché in base all’articolo 8 del regolamento l’unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro nel campo della responsabilità genitoriale è quello della residenza abituale del minore intesa come luogo di svolgimento concreto e continuativo della vita personale. Poco importa, quindi, che il ricorrente, padre della minore, si fosse spostato in Spagna mantenendo l’intenzione di rientrare in Italia o che i genitori avessero vissuto in Italia sei mesi prima della nascita della bimba, perché ciò che conta è la residenza abituale della minore.

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