Sulla prescrizione la parola alla CEDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato al Governo italiano il ricorso presentato da un avvocato secondo il quale il funzionamento delle regole sulla prescrizione dinanzi alla Cassazione risulta contrario alla Convenzione (VANARIA c. ITALIE). Il ricorrente, un avvocato, era stato denunciato per infedele patrocinio perché aveva comunicato al suo cliente di aver depositato il ricorso e che quest’ultimo era stato accolto. In realtà, il ricorso era stato presentato in un’altra data ed era stato rigettato. L’avvocato era stato condannato in primo e secondo grado. La Cassazione aveva dichiarato il ricorso irricevibile e aveva ritenuto che l’eccezione concernente la prescrizione era infondata perché la condotta illecita era proseguita fino al dicembre 1997 e il giudizio di appello era stato pronunciato nel maggio del 2005. Secondo il ricorrente, poiché il termine di prescrizione era di sette anni e sei mesi, si era verificato un errore nel calcolo di prescrizione. Questo perché la Cassazione, a suo dire, aveva considerato il termine solo fino alla pronuncia di appello, senza tener conto del tempo necessario all’esame del ricorso in cassazione. Una scelta dovuta al fatto che la Cassazione, rifacendosi a una prassi giurisprudenziale, aveva considerato che l’irricevibilità del ricorso in quanto mal fondato impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Una posizione contestata dal ricorrente secondo il quale la circostanza che l’applicazione della prescrizione non sia legata a un dato oggettivo come il trascorrere del tempo, ma a un apprezzamento soggettivo del giudice è in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione e, in particolare, con il principio della presunzione d’innocenza. Di qui il ricorso a Strasburgo che, il 24 novembre, ha comunicato il caso al Governo italiano chiedendo se un sistema di prescrizione legato non solo al passaggio del tempo ma anche alla valutazione del giudice circa la fondatezza del ricorso sia compatibile con il principio di certezza del diritto.

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