Traffico illecito di beni culturali da fronteggiare con l’azione penale

Un passo avanti nella lotta al traffico illecito dei beni culturali. Il Consiglio d’Europa, il 3 maggio, ha approvato il primo trattato internazionale dedicato specificamente all’incriminazione del traffico illecito dei beni culturali, assicurando così un’efficace azione penale in chiave preventiva e repressiva. In particolare, grazie alla Convenzione sulle infrazioni riguardanti i beni culturali, che sarà aperta alla firma a Nicosia il 19 maggio (Convenzione), il Consiglio d’Europa punta a salvaguardare il patrimonio mondiale spingendo gli Stati a punire con sanzioni effettive i trafficanti di beni culturali e coloro che li distruggono, passando attraverso il diritto penale (qui il rapporto esplicativo, COM(2017)32 Rapporto). La distruzione di siti culturali è sempre più diffusa anche come arma di terroristi internazionali e la sottrazione illecita diventa una prassi utilizzata come fonte di reddito per il finanziamento di altre attività illecite. La Convenzione, che entrerà in vigore con la ratifica di 5 Stati di cui almeno 3 del Consiglio d’Europa, punisce, tra l’altro, i furti, gli scavi illegali, l’importazione e l’esportazione illecita, l’acquisizione e la commercializzazione di questi beni, il danneggimaneto internazionale dei beni. Gli Stati devono predisporre sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive nei confronti di persone fisiche e giuridiche. Previste circostanze aggravanti se l’infrazione è commessa nel quadro di un’organizzazione criminale o di recidiva così come nei casi in cui il reato sia commesso da funzionari responsabili dei beni culturali.

Con un occhio alla prevenzione. In questa direzione il Trattato chiede la costituzione di inventari nazionali di beni culturali accessibili al pubblico e l’obbligo per le case d’asta e i commercianti d’arte di creare registri per le transazioni. Inoltre, per monitorare la corretta attuazione della Convenzione, è prevista la costituzione di un Comitato dei rappresentanti degli Stati parti.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *