Trasferimento dei procedimenti penali: pubblicato il regolamento Ue

In vigore, dal 7 gennaio 2025, il regolamento (UE) 2024/3011 del 27 novembre sul trasferimento dei procedimenti penali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 18 dicembre, serie L (Regolamento trasferimenti penali), che sarà applicabile dal 1° febbraio 2027. L’obiettivo è assicurare il trasferimento del procedimento dallo Stato che lo avvia alle autorità di un altro Stato membro che sono più idonee a perseguire il reato, anche per evitare violazioni del principio del ne bis in idem e procedimenti penali multipli e paralleli nello spazio Ue. In sostanza, le nuove regole puntano a fare in modo che l’azione giudiziaria penale sia esercitata dalle autorità nazionali più adatte a indagare o a perseguire un reato per assicurare maggiore effettività alla lotta ai reati transfrontalieri. Ogni Stato membro sarà tenuto a individuare un’autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa della richiesta di trasferimento dei procedimenti penali.

Per quanto riguarda le modalità operative, la richiesta di trasferimento deve essere presentata dall’autorità richiedente nei casi in cui ciò sia utile per la corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. L’articolo 5 fissa i criteri sui quali effettuare la valutazione, tenendo conto, tra gli altri parametri, del luogo di commissione del reato, della circostanza che l’indagato o l’imputato sia cittadino o residente dello Stato richiesto e la maggior parte delle prove si trovino nello Stato richiesto o in questo Stato sia in corso di svolgimento un procedimento penale per fatti identici o parzialmente identici. Un filo diretto è tracciato con il funzionamento del sistema di consegna fondato sul mandato di arresto europeo perché il rifiuto alla consegna è tra le condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento. L’autorità richiedente, inoltre, è tenuta a informare le vittime o le persone giuridiche interessate che risiedono nel proprio Stato. La procedura è affidata all’autorità richiedente tenuta a utilizzare il modulo contenuto nell’allegato I, con l’indicazione della motivazione e delle informazioni elencate nell’articolo 8, inclusa una valutazione dell’impatto sui diritti dell’indagato o dell’imputato nonché della vittima. Entro sette giorni, l’autorità competente dello Stato richiesto dovrà inviare un avviso di ricevimento. Nel merito dovrà essere adottata una decisione motivata accettando o rifiutando il trasferimento alla luce dei motivi di rifiuto (elencati all’art. 12) che rinviano al diritto nazionale nell’ipotesi in cui l’ordinamento di tale Stato non consenta di avviare o portare avanti un procedimento penale. La decisione deve essere adottata “senza indebito ritardo” e, in ogni caso, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale. Questo provvedimento, per contemperare la discrezionalità delle autorità nazionali nella richiesta di trasferimento del procedimento e la tutela dei soggetti interessati, è impugnabile dagli indagati, dagli imputati e dalle vittime.

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