Trasformazione del rapporto di lavoro part-time in contratto a tempo pieno anche senza il consenso del lavoratore

Sì alla trasformazione del contratto di lavoro part-time in uno a tempo pieno anche senza il consenso del lavoratore. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza depositata il 15 ottobre (C-221:13) resa su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento. Una funzionaria del ministero della giustizia si era opposta alla decisione unilaterale del Ministero, che le aveva imposto la trasformazione del suo contratto da part-time a tempo pieno, ritenendola in contrasto con la direttiva 97/81 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. Una tesi che non convinto la Corte secondo la quale la direttiva impone di raggiungere il risultato di eliminare ogni forma di discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno, ma lascia gli Stati membri liberi nella scelta dei mezzi. Certo, osserva la Corte, l’eventuale opposizione del lavoratore al cambiamento del rapporto di lavoro non può essere l’unico motivo per un eventuale licenziamento, ma se ci sono ragioni obiettive la trasformazione del rapporto può avvenire anche senza il consenso del lavoratore. Con la conseguenza che la legge n. 183 del 2010, che consente questa possibilità per la pubblica amministrazione, non è contraria al diritto Ue.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *