Tutela del consumatore nei contratti a distanza e giudice competente in base al diritto Ue

La tutela del consumatore prima di tutto. Con quest’obiettivo, la Corte di giustizia Ue è intervenuta, con la sentenza C-190/01 depositata il 6 settembre 2012 (Mühlleitner, 11) a chiarire i criteri per individuare il giudice competente nelle controversie che coinvolgono i consumatori. Nel caso arrivato alla Corte suprema austriaca, una donna, nata e residente in Austria, aveva visualizzato alcuni siti, tramite internet, di vendita di automobili. Aveva scelto una ditta tramite il web e si era recata in Germania, dove aveva sede l’azienda e acquistato un veicolo che si era dimostrato difettoso. La ditta si rifiutava di provvedere alla riparazione e l’acquirente, così, si era rivolta ai giudici austriaci, scelta contestata dal convenuto. I giudici di merito avevano escluso la giurisdizione austriaca, richiedendo che il contratto fosse concluso a distanza. Tuttavia, la Cassazione, prima di sciogliere il nodo sulla questione della giurisdizione si è rivolta alla Corte Ue per alcuni chiarimenti sull’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Proprio nell’ottica di tutelare la parte debole del contratto, la norma prevede che, se il contratto è concluso con una persona o società che svolge un’attività diretta, con qualsiasi mezzo, verso l’acquirente che utilizza i beni per fini non professionali, il consumatore possa scegliere di agire dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato.

La norma – ha chiarito Lussemburgo – non richiede che il contratto sia concluso a distanza, ma condiziona l’operatività a due presupposti ossia che il commerciante diriga la propria attività verso lo Stato membro in cui ha il domicilio il consumatore e che il contratto rientri in quest’attività. Proprio per consentire un’adeguata tutela dei consumatori che utilizzano sempre di più il commercio elettronico il regolamento, infatti, ha modificato la Convenzione di Bruxelles del 1968 non richiedendo più che nello Stato di residenza del consumatore siano realizzati gli atti per la conclusione del contratto. Oltre al tenore letterale dell’articolo 15, quindi, anche il cambiamento apportato depone nel senso di un’interpretazione a vantaggio del consumatore. Giusto, quindi, consentire al consumatore la possibilità di rivolgersi ai tribunali del luogo in cui ha il domicilio anche se poi si reca in un altro Stato membro per concludere il contratto.

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