Vendita di un immobile di persona sottoposta a curatela: inapplicabile il regolamento Bruxelles I

Se il procedimento principale mira a stabilire se sia nell’interesse di una persona sottoposta a curatela la vendita del proprio immobile il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (che sarà sostituito dal n. 1215/2012), non può essere applicato. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 3 ottobre (causa C-386/12, Schneider CURIA – Documenti). Lussemburgo è stata chiamata in causa dai giudici bulgari alle prese con la richiesta di un cittadino ungherese dichiarato parzialmente incapace in Ungheria il quale voleva vendere un immobile ottenuto in eredità dalla madre. Secondo il richiedente, in base all’articolo 22 del regolamento n. 44/2001, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Nel caso di specie, però, – osserva la Corte Ue – la questione riguardava direttamente la capacità della persona fisica perché gli atti dispositivi di beni immobili, in questo caso, erano condizionati dalla circostanza che il proprietario dell’immobile era sottoposto a curatela e, quindi, parzialmente incapace. Ora, poiché l’articolo 1, par. 2, lett. a) del regolamento n. 44/2001 esclude dall’ambito dei applicazione dell’atto in esame lo stato e la capacità delle persone fisiche, l’art. 22, così come ogni altra norma del regolamento, non può essere applicato. Tanto più che il procedimento principale mira a stabilire se sia nell’interesse della persona incapace vendere l’immobile mentre non è messo “in discussione il diritto reale che detiene su tale bene”.

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