La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 2481 depositata il 2 febbraio, torna sul rapporto tra legge n. 218 del 1995 e regolamento Ue sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (2481). La vicenda che ha portato all’intervento della Cassazione riguarda una società per azioni, con sede in Israele, la quale aveva contestato a un’altra società israeliana il mancato pagamento del corrispettivo della vendita di alcuni beni mobili. La società convenuta aveva contestato la giurisdizione del giudice italiano (in questo caso il Tribunale di Udine, che era stato indicato nel contratto) e aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione. La controversia è così arrivata dinanzi alle sezioni unite civili che hanno dato ragione alla società convenuta. La Cassazione ha ricostruito il quadro normativo applicabile, specificando che, grazie al rinvio mobile di cui all’articolo 3, comma 2 della legge n. 218/1995 va applicato il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha abrogato la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Nel caso di convenuto non domiciliato in uno Stato Ue, va considerato il rinvio mobile che porta all’applicazione, in questo caso riguardante la compravendita di beni, dell’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 relativo alle competenze speciali nel quale è stabilito che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, nel caso di compravendita di beni, nel luogo di esecuzione dell’obbligazione ossia nel luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Di conseguenza, trattandosi di compravendita di beni, il rinvio di cui all’articolo 3 della legge n. 218/1995, porta all’applicazione dell’indicata lett. b dell’articolo 7 che richiama il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e, quindi, in Israele. Di conseguenza, va esclusa la giurisdizione del giudice italiano.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/giurisdizione-italiana-chiarimenti-sul-rapporto-tra-legge-n-218-e-regolamento-bruxelles-i-bis.html
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