Sostenibilità, diligenza e rendicontazione: l’Unione europea concede più tempo alle imprese

Sarà pure la nuova “visione sottesa a un’agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo” ma, in sostanza, l’Unione europea mette in secondo piano la sostenibilità e accoglie la richiesta di rinvio per l’attuazione della normativa sulla rendicontazione societaria sulla sostenibilità. Per raggiungere quest’obiettivo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 aprile, serie L, la direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, da recepire entro il 31 dicembre 2025  (rendicontazione- diligenza). 

In particolare, in linea con la proposta contenuta nel pacchetto Omnibus della Commissione europea (Omnibus, Explanatory Memorandum), è spostato al 2028 l’adempimento degli obblighi ed così disposta la modifica dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 con l’inserimento della frase “per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva” e della lettera c “per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva”. Modifica anche dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760, primo e secondo comma con spostamento in avanti dei tempi ossia a “decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data”, a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data e a “decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2030 o successivamente a tale data”.

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