La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 14835 depositata il 15 aprile si è occupata di una vicenda in cui sono venuti in rilievo anche i poteri della Procura europea (14835). Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto una sanzione amministrativa nei confronti di una cooperativa che si occupava di vini e che era al centro di un’indagine. Il provvedimento era stato impugnato in Cassazione per l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati. Al tempo stesso, la Camera permanente della Procura Europea (EPPO) aveva deciso di esercitare l’azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, senza notificare, però, tale misura alla difesa con la conseguenza che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato violato il diritto alla difesa, rendendo altresì necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione del regolamento 2017/1039 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea. In particolare, la Camera permanente incaricata di approvare o respingere le proposte dei procuratori europei delegati, non aveva offerto agli imputati la possibilità di presentare osservazioni o di essere ascoltati, in violazione anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tra gli altri motivi, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla violazione degli articoli 35 e 36 del regolamento Ue 2017/1939 perché la decisione della Camera permanente di esercitare l’azione penale a seguito della relazione presentata dal Procuratore europeo “non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’imputato”, assicurato dal codice di procedura penale tanto più che il regolamento “si limita ad aggiungere una serie di ulteriori consultazioni interne all’Ufficio prima di consentire al procuratore europeo delegato alle funzioni di pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio”. Il procuratore europeo – precisa la Cassazione – non deposita direttamente la richiesta del rinvio a giudizio come nel caso di pubblico ministero ordinario, ma è tenuto a inviare “una relazione sulla vicenda al procuratore europeo che…è tenuto a predisporre a sua volta una relazione da trasmettere alla Camera Permanente”. È poi quest’ultima a esporre il proprio parere e, quindi, la relazione del procuratore europeo non può essere equiparata a una decisione anche se tale termine è utilizzato nel regolamento EPPO, “trattandosi – precisa la Cassazione – di un mero passaggio interno nell’organizzazione amministrativa della Procura europea, effettuato dopo aver preso piena cognizione del contraddittorio già instaurato, senza alcun pregiudizio, pertanto, dei diritti della difesa”. Esclusa la necessità di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, la Suprema Corte respinto il ricorso.
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