Trasporto aereo e diritto alla compensazione: valida la clausola di deroga alla giurisdizione

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 8802 depositata il 3 aprile, interviene a chiarire i criteri per individuare il giudice competente nei casi di ritardo aereo e afferma il principio di diritto in base al quale “conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato” (8802).

La vicenda aveva al centro due passeggeri che avevano chiesto a Ryanair una compensazione pecuniaria di 500 euro per il ritardo del volo Alghero-Treviso, dirottato su Venezia, invocando il regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il Tribunale di Sassari, però, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in forza della clausola attributiva di competenza ai giudici irlandesi, riformando la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la domanda. Così i due passeggeri si sono rivolti alla Corte di Cassazione, sezione terza civile che ha rimesso la questione alle sezioni unite con successiva remissione della causa alla pubblica udienza. Per le Sezioni Unite, il Tribunale di Sassari ha applicato correttamente le regole sulla giurisdizione. Nel caso in esame – precisa la Cassazione – la domanda dei ricorrenti riguardava unicamente il diritto al riconoscimento di una compensazione pecuniaria secondo il regolamento Ue n. 261/2004, mentre era escluso il ristoro del danno con conseguente non applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, con particolare riferimento al risarcimento dei danni nel caso di un incidente durante un volo. La domanda di risarcimento, ai sensi della Convenzione, può essere rivolta, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parte o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto o davanti al tribunale del luogo di destinazione. Per la Suprema Corte, poiché la domanda deve essere inquadrata unicamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 non va applicata la Convenzione di Montreal. Inoltre, tenendo conto che la controversia ha al centro unicamente il servizio di trasporto aereo non può neanche essere applicato l’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), relativo alle norme a tutela dei consumatori poiché da tale categoria sono esclusi i contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Così, prosegue la Cassazione, la giurisdizione va determinata in base alle regole generali del regolamento n. 1215/2012 che ammette la deroga alla giurisdizione sulla base di accordo delle parti e che è valida anche “tramite le modalità di sottoscrizione on line del contratto di acquisto di biglietti aerei”, con esclusione così di “ogni possibilità di integrazione delle previsioni applicabili in base alle più restrittive previsioni di cui alla Convenzione di Montreal”, che escludono deroghe preventive alla giurisdizione. L’acquisto del biglietto online era avvenuto attraverso il sistema del point and click e, quindi, i due passeggeri avevano accettato la giurisdizione del giudice irlandese indicata nel modulo di acquisto compilato online. Così, va applicato per la compensazione il regolamento Ue n. 261/2004 e, per la giurisdizione, il regolamento n. 1215/2012, con l’esclusione delle norme di competenza speciale poiché nel caso in esame si era in presenza di un contratto di solo trasporto. Esclusa così la giurisdizione italiana a vantaggio del giudice irlandese. 

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