Adottata una guida sul diritto al ricongiungimento familiare

Ricongiungimento familiare ancora con troppi ostacoli nello spazio Ue. E’ quanto risulta dalla Guida sull’applicazione della direttiva 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, recepita in Italia con Dlgs n. 5 dell’8 gennaio 2007, adottata dalla Commissione europea il 3 aprile (COM(2014)210, guidance_for_application_of_directive_on_the_right_to_family_reunification_en). Bruxelles evidenzia che gli Stati membri continuano a frapporre ostacoli alla corretta attuazione del diritto al ricongiungimento familiare, come dimostrato in diverse occasioni dalla Corte di giustizia Ue. I Paesi membri – osserva Bruxelles – hanno precisi obblighi positivi e possono derogare al diritto al ricongiungimento solo in casi eccezionali, quando sorgono gravi motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica. Non solo. Per la Commissione, le autorità nazionali non possono utilizzare la necessità di prevedere un alloggio e mezzi di sostentamento per i richiedenti per impedire il normale esercizio del diritto. E questo anche con riguardo alla nozione di risorse sufficienti che devono essere considerate tenendo conto della realtà economica del Paese. Senza dimenticare l’obbligo di considerare prioritario l’interesse superiore del minore e il principio fissato dalla Corte Ue nella sentenza del 27 giugno 2006 (causa C-540/03), in base alla quale, nell’interpretare la nozione di integrazione, non specificata nella direttiva, gli Stati sono tenuti ad agire nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e dei diritti fondamentali, come il rispetto alla vita familiare del cittadino extra-UE e l’interesse del minore per consentire un insediamento stabile a coloro che soggiornano in uno Stato membro da lungo tempo.

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