Esecuzione delle sentenze straniere e ordine pubblico: controllo unicamente sugli effetti della pronuncia

Il controllo sulla compatibilità di una sentenza straniera con l’ordine pubblico deve essere svolto tenendo conto degli effetti che essa può produrre nell’ordinamento italiano e non sulla base della correttezza della soluzione adottata dal giudice straniero. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione I civile, nella sentenza n. 9483/13 depositata il 18 aprile (coniugi). E’ stato il marito a rivolgersi alla Cassazione ritenendo che la pronuncia della Corte di appello di Roma con la quale era stata riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza della Contea di Cook (Stati Uniti) sulla definizione delle questioni patrimoniali del divorzio fosse contraria all’ordine pubblico interno. Di diverso avviso la Cassazione che ha però disposto una modifica della motivazione. Secondo la Cassazione, l’esame sull’eventuale contrarietà con l’ordine pubblico deve essere effettuato unicamente alla luce degli effetti che la pronuncia straniera può produrre senza che rilevino la correttezza della soluzione adottata in base all’ordinamento straniero o a quello italiano. Escluso, quindi, un esame del merito della decisione della sentenza straniera. La Cassazione, verificato che non sussiste alcun effetto contrario ai principi di uguaglianza tra coniugi e al diritto di proprietà, ha riconosciuto la legittimità dell’esecuzione della sentenza straniera in Italia.

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