Carte SIM prepagate: via libera da Strasburgo alla conservazione dei dati – ECHR on the pre-paid SIM cards and storage of data

Un’azienda di telecomunicazioni può conservare i dati relativi agli utenti che utilizzano SIM prepagate a condizione che le informazioni siano circoscritte a nome e indirizzo e che, quindi, l’ingerenza abbia una portata limitata. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 30 gennaio 2020, Breyer c. Germania, n. 50001/12, nella quale Strasburgo ha respinto il ricorso di due cittadini tedeschi e ha ritenuto non violato l’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare (CASE OF BREYER v. GERMANY). I due ricorrenti sostenevano che, a seguito di una modifica legislativa, gli operatori del settore delle telecomunicazioni avevano raccolto e conservato dati personali dei clienti, anche nel caso di utilizzatori di schede SIM prepagate. Per la Corte europea, la raccolta di dati come nome, cognome, indirizzo, data di nascita è un’ingerenza nell’articolo 8 della Convenzione, in questo caso prevista dalla legge tedesca. Per quanto riguarda la necessarietà della misura in una società democratica, condizione che deve sussistere affinché un’ingerenza sia compatibile con l’articolo 8 della Convenzione europea, Strasburgo ha ritenuto che sussistesse una simile situazione precisando che il margine di apprezzamento dello Stato è, nei casi in cui le misure servano per ragioni di sicurezza nazionale, “relatively broad”. Inoltre, la Corte sottolinea che “because there was no European consensus as regards the obligation to store subscriber data when acquiring pre-paid mobile-telephone SIM cards”, gli Stati hanno una maggiore discrezionalità nelle scelta delle misure necessarie per esigenze di sicurezza nazionale. Altro aspetto considerato dalla Corte, la portata limitata dell’ingerenza e la proporzionalità della misura. Tutti elementi che hanno portato Strasburgo a concludere per la non violazione dell’articolo 8 da parte dello Stato in causa.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *