Compravendita internazionale e giurisdizione tra regolamento n.44/2001 e Incoterms

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, interviene nella controversa questione relativa alla determinazione del giudice competente nelle controversie sulle compravendite internazionali. E lo fa con la sentenza n. 24279/14, depositata il 14 novembre (Cassazione_24279_2014), che fa anche il punto sugli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea e sul rapporto tra regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che dal 10 gennaio 2015 sarà sostituito dal regolamento n. 1215/2012) e gli usi della Camera di commercio internazionale (Incoterms). Nel caso all’attenzione della Cassazione, che ha escluso la giurisdizione del giudice italiano, una società italiana aveva adito il giudice nazionale chiedendo e ottenendo un’ingiunzione nei confronti di una società slovena che non aveva corrisposto il pagamento per i pezzi di ricambio forniti. La società slovena aveva eccepito il difetto di giurisdizione in base al regolamento n. 44/2001. Una tesi condivisa dalla Suprema Corte secondo la quale, in linea con l’articolo 5 punto 1, lett. b, del regolamento n. 44/2001, l’individuazione del giudice competente nel caso di vendita internazionale di cose mobili deve essere determinato tenendo conto del luogo di consegna materiale dei beni che, nel caso in esame, era la Slovenia. E’ vero che, come affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Car Trim del 25 febbraio 2010 (causa C-381/08), il luogo di consegna deve essere determinato in base al contratto, ma – precisa la Cassazione – dall’esame della documentazione non risulta alcuna deroga al cosiddetto criterio fattuale, tale da consentire di individuare nel territorio italiano il luogo di consegna della merce. E’ evidente – osserva la Cassazione – che la pattuizione del luogo di consegna non può essere determinato secondo una “generica prova per via orale di un termine tratto dagli Incoterms”. Su una simile conclusione non incide la sentenza di Lussemburgo nel caso Electrosteel nella quale è stata data notevole importanza agli Incoterms quali elementi rivelatori del luogo di consegna, ma tale valorizzazione “non può essere intesa come fattore destabilizzante del principio dalla sentenza Car Trim”. Nel caso di specie non risultava una chiara pattuizione sull’individuazione della giurisdizione del giudice italiano, mentre per poter prevalere sul titolo di giurisdizione di cui all’articolo 5 del regolamento ossia sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, la deroga “deve essere chiara ed esplicita, intendendosi così dire che deve nitidamente risultare dal contratto”. Così non era nel caso di specie, con la conseguenza che deve essere applicato l’art. 5 del regolamento n. 44/2001.

Si ringrazia Guida al diritto per il testo della sentenza.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/compravendita-internazionale-cosi-va-individuato-il-giudice-competente.html

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