Concorrenza: più mezzi alle autorità nazionali per il buon funzionamento del mercato interno – Competition Member States authorities to be more effective enforcers for the proper functioning of the internal market

Maggiori strumenti alle autorità nazionali garanti della concorrenza per assicurare l’efficace applicazione del diritto antitrust. In questa direzione, è stata adottata la direttiva 2019/1 dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri per un’applicazione più efficace e in grado di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno (2019:1). Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 11 del 14 gennaio, dovrà essere recepito entro il 4 febbraio 2021. La direttiva mira ad assicurare alle autorità nazionali degli Stati membri indipendenza, risorse, poteri di indagine e sanzionatori ritenuti necessari per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in modo che “la concorrenza nel mercato interno non sia falsata e che i consumatori e le imprese non siano svantaggiati dalle leggi e dalle misure nazionali che impediscano alle autorità nazionali garanti della concorrenza di applicare le norme con efficacia”. In pratica, si punta ad armonizzare le procedure tra le autorità degli Stati Ue, evitando che interventi sul piano nazionale creino situazioni differenziate anche sul fronte delle sanzioni, bloccando disparità non del tutto impedite dal regolamento n. 1/2003 sull’applicazione delle regole di concorrenza.

L’articolo 6 si occupa dei poteri di indagine chiarendo che gli Stati membri devono garantire che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano svolgere gli accertamenti ispettivi a sorpresa in imprese e associazioni di imprese. Spazio anche alla disciplina sulla constatazione delle infrazioni e l’applicazione di misure cautelari, nel rispetto del principio di proporzionalità. Per le ammende, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, alle autorità deve essere garantita la possibilità di procedere all’irrogazione delle ammende con decisione nel proprio procedimento istruttorio”, così come la possibilità di chiederne “l’irrogazione, in un procedimento giudiziario non penale”. Inoltre, “gli Stati membri provvedono affinché l’importo massimo dell’ammenda che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono irrogare a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti a un’infrazione dell’articolo 101 o 102 TFUE non sia inferiore al 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese a livello mondiale durante l’esercizio precedente la decisione di cui all’articolo 13, paragrafo 1”. La direttiva, inoltre, fissa norme sulle immunità delle aziende, si occupa dei principi di cooperazione tra le autorità nazionale degli Stati membri e dispone regole sulle notifiche anche sotto il profilo della soluzione delle controversie. Di particolare rilievo la disciplina sulla prescrizione: gli Stati membri devono intervenire per garantire che “i termini di prescrizione per l’irrogazione di ammende o di penalità di mora da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza a norma degli articoli 13 e 16 siano sospesi o interrotti per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un’infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un’associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dall’articolo 101 o 102 TFUE” (articolo 29). In ogni caso, come chiarito nel Preambolo, la sospensione o l’interruzione non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti, a patto che la durata “di tali limitazioni assolute non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE”. In ogni caso, gli interventi del legislatore Ue non incidono sui termini di prescrizione per l’esecuzione di ammende e penalità di mora, disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità richiedente.

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