Cooperazione penale: recepita la direttiva sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto

L’Italia, con il decreto legislativo 12 novembre 2024 n. 181, procede al recepimento della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre (Decreto legislativo n. 181) ed entra in vigore il 17 dicembre, dando attuazione a quanto previsto nella legge 21 febbraio 2024, n. 15 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”, nel cui allegato A era incluso il recepimento della direttiva. In questo modo, l’Italia si allinea all’esigenza di arrivare a un continuo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/scambio-di-informazioni-tra-le-autorita-di-contrasto-pubblicata-la-nuova-direttiva-ue.html). In Italia, il punto di contatto unico è individuato nella Sala operativa internazionale istituita presso il Servizio di cooperazione internazionale della Direzione centrale della Polizia criminale. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), “si avvalgono dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’articolo 13”. 

L’articolo 3 fissa i principi sullo scambio delle informazioni ossia il principio di disponibilità che consente una immediata e diretta comunicazione tra i punti di contatto unici e le autorità competenti degli altri Stati membri, il principio dell’accesso equivalente, quello di riservatezza della proprietà e dell’affidabilità dei dati. Fissata anche la disciplina e i tempi di comunicazione delle informazioni tra i punti di contatto unici e specificati i casi in cui il punto di contatto può respingere la richiesta di informazioni. È prevista altresì la possibilità di una comunicazione delle informazioni di propria iniziativa attraverso il punto di contatto unico o le autorità di contrasto competenti nei casi in cui si ritenga che le informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri “ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini”. L’articolo 9 fornisce la disciplina nei casi in cui le autorità di contrasto sono tenute a informare il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, mentre l’articolo 10 si occupa dei casi in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto preveda l’autorizzazione giudiziaria per la comunicazione delle informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri. Garantita la tutela dei dati personali in linea con quanto disposto dall’articolo 10 della direttiva 2023/977/UE.

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