Coppia dello stesso sesso e maternità surrogata all’estero: no alla trascrizione – Court of Cassation on same-sex couples and surrogacy

L’atto di nascita di un bambino nato attraverso la maternità surrogata all’estero non può essere trascritto in Italia. Per le sezioni unite civili della Corte di cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 12193 depositata l’8 maggio, la coppia omosessuale, che ha fatto ricorso a questo sistema per avere un figlio, non può ottenere la trascrizione dell’atto di nascita, ma può fare ricorso all’adozione in casi particolari (12193). La vicenda aveva preso il via da una coppia dello stesso sesso che aveva chiesto il riconoscimento del provvedimento della Corte superiore dell’Ontario la quale aveva accertato il rapporto di genitorialità tra i partner e due minori nati attraverso la maternità surrogata. L’ufficiale di stato civile aveva negato la trascrizione e, quindi, la coppia aveva avviato l’azione giurisdizionale. La Corte di appello di Trento, escludendo ogni contrarietà all’ordine pubblico, aveva accolto la domanda anche perché il mancato riconoscimento dello status di figlio avrebbe causato un evidente pregiudizio per i minori. L’ordinanza, poi, è stata impugnata, tra gli altri, dal sindaco e dal ministero dell’interno.

La Suprema Corte parte dal riconoscimento di una modificazione del concetto di ordine pubblico internazionale caratterizzato “da un sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale ed alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell’attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni”. Detto questo, però, la Cassazione osserva che il divieto di maternità surrogata stabilito nella legge n. 40 del 2004 non è in contrasto con la Convenzione sui diritti di fanciullo e che la Corte territoriale ha disatteso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera il divieto di maternità surrogata come elemento essenziale di tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. Senza dimenticare che il bilanciamento dei diritti in gioco spetta al legislatore e il giudice non può sostituirsi alle scelte effettuate a livello legislativo, tanto più che la stessa Corte europea, nella materia in esame, ha lasciato ampio spazio alla discrezionalità degli Stati. Il divieto di trascrizione del provvedimento ottenuto all’estero, d’altra parte, non impedisce una tutela dell’interesse del minore tenendo conto che un legame giuridico con il genitore intenzionale è possibile con il ricorso all’adozione in casi particolari. Di qui l’affermazione del principio di diritto in base al quale il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui è accertato il rapporto di filiazione tra il minore nato attraverso la maternità surrogata e il genitore d’intenzione, cittadino italiano, deve essere impedito in forza del limite dell’ordine pubblico il cui contenuto è dato dal divieto di maternità surrogata di cui all’articolo 12 della legge n. 40/2004, che assicura la tutela di valori fondamentali come la dignità umana della gestante. Accolto così il ricorso del Ministero e del Sindaco con la conseguenza che la domanda di riconoscimento deve essere respinta.

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