Sparizioni forzate: pubblicate le osservazioni conclusive sull’Italia – Enforced disappearances: concluding observations on the italian report

Pubblicate, il 18 aprile, le conclusioni sull’Italia del Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, che si occupa dell’attuazione e del rispetto della Convenzione del 20 dicembre 2006 (in vigore sul piano internazionale dal 23 dicembre 2010). L’Italia ha ratificato e dato esecuzione al trattato con legge n. 131 adottata il 29 luglio 2015 (CED_C_ITA_CO_1_34739_E). Un rapporto, il primo riguardante l’Italia, tra luci e ombre. Prima di tutto, il Comitato Onu ha chiesto all’Italia di assicurare una maggiore partecipazione della collettività nella predisposizione del rapporto e di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni individuali e inter-statali, passo non ancora compiuto dalle autorità italiane. L’Italia, poi, continua a non dare seguito alla richiesta di attivazione di un organismo indipendente sulla tutela dei diritti umani, malgrado le reiterate richieste delle Nazioni Unite. Sul fronte della legge interna, il Comitato segnala un’evidente lacuna nel testo legislativo perché non è individuato, nel codice penale, un reato ad hoc sulle sparizioni forzate (si veda il post allegato). Così, per il Comitato non è conforme alla Convenzione il solo articolo 605 del codice penale (sequestro di persona) che non riflette la gravità e la specificità del reato di sparizione forzata come crimine contro l’umanità perché va introdotto un reato specifico che riporti il testo della Convenzione la quale definisce sparizione forzata “l’arresto, la detenzione, il rapimento o ogni forma di privazione della libertà commessa da agenti dello Stato, da persone o gruppi di persone che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato”. Tra le altre richieste, la necessità che la legge interna indichi espressamente la responsabilità penale del superiore, il divieto di invocare come esimente l’ordine superiore e la predisposizione di pene adeguate, con effetto deterrente e senza limiti relativi alla prescrizione. Inoltre, tra le lacune, il Comitato segnala l’assenza di una norma che imponga la sospensione immediata dal servizio dell’agente dello Stato accusato di sparizioni forzate. Per quanto riguarda la situazione dei migranti, il Comitato ha lanciato l’allarme sui casi di migranti, in particolare minori, che scompaiono dai centri di accoglienza e dagli hotspots. Ma sono soprattutto gli effetti del pacchetto sicurezza a preoccupare il Comitato Onu sulle sparizioni forzate tenendo conto che il principio di non-refoulement non sembra applicato in modo effettivo e che gli Stati parti alla Convenzione devono impedire i rimpatri di coloro che corrono, nel proprio Paese o in quello di partenza, il rischio di sparizione forzata. Così, come non convincono le condizioni di detenzione nei centri per i migranti e la permanenza in “appositi locali” presso gli uffici di frontiera (dl n. 113/2018).

Tra i dati positivi il ruolo, in Italia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L’Italia ratifica la Convenzione sulle sparizioni forzate ma non introduce il reato ad hoc nel codice penale

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