Corte Ue sul ne bis in idem e mandato di arresto europeo

Le autorità nazionali di uno Stato membro possono emettere un mandato di arresto europeo anche se l’azione penale è stata interrotta per amnistia, se le autorità giurisdizionali nazionali non si sono ancora pronunciate sulla responsabilità penale degli imputati. In questi casi, infatti, l’emissione del mandato di arresto non è in contrasto con il principio del ne bis in idem, previsto dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 dicembre 2021 nella causa C-203/20 che ha al centro la decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, modificata dalla n. 2009/299. (MAE C-203:20). E’ stato il Tribunale distrettuale di Bratislava III, Slovacchia, a rivolgersi alla Corte Ue prima di decidere sull’emissione di un mandato di arresto europeo nei confronti di uno degli imputati. La vicenda aveva al centro alcuni ex membri dei servizi di sicurezza slovacchi accusati di alcuni reati, incluso il tentato sequestro del figlio del Presidente del Paese. Successivamente era stata decretata, dal Presidente del Governo, al termine del suo mandato, un’amnistia che aveva portato all’archiviazione del caso. Tuttavia, poco dopo, l’amnistia era stata revocata e, quindi, i procedimenti penali erano stati riaperti. Prima di emettere un mandato di arresto europeo, il Tribunale di Bratislava si è rivolto a Lussemburgo. Per la Corte Ue, chiarito che la controversia principale riguarda il diritto dell’Unione, il principio del ne bis in idem può essere invocato solo se la responsabilità penale del destinatario del provvedimento sia stata esaminata e sia stata adottata una decisione nei suoi confronti. Nel caso in esame, l’amnistia, in quanto oggetto di successiva revoca, aveva avuto l’unico effetto di sospendere il procedimento e, quindi, poiché la decisione era stata presa prima della valutazione della responsabilità penale degli imputati, il principio del ne bis in idem non è di ostacolo all’emissione di un mandato di arresto europeo.

La Corte Ue ha anche precisato che la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali non è applicabile a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia, “né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale”.

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