Custodia cautelare e mandato di arresto europeo: precisazioni dalla Cassazione

L’applicazione di una misura cautelare in uno Stato membro, che non ha natura detentiva malgrado il controllo giudiziario, non va considerata nel computo del mandato di arresto europeo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 2820/25 depositata il 23 gennaio (2820). A rivolgersi alla Suprema Corte è stato il destinatario di un mandato di arresto europeo eseguito in Francia. Una volta consegnato dalle autorità francesi, il Tribunale di Torino aveva disposto la misura cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso con altri. L’uomo aveva impugnato il provvedimento ritenendo che la misura cautelare non fosse da applicare perché già la Corte di appello di Grenoble aveva disposto un mero controllo giudiziario ma non la detenzione. La Cassazione ha respinto il ricorso. Preso atto che la Corte di appello di Grenoble aveva rifiutato la consegna e previsto unicamente la misura del controllo giudiziario, ha stabilito che il periodo di sottoposizione a misura cautelare diversa dalla detenzione in carcere non va calcolato ai fini della decorrenza del termine della custodia cautelare in Italia proprio perché quelle relative a un controllo giudiziario non sono misure privative equiparabili alla custodia cautelare. È vero che l’articolo 33 della legge 69/2005 (poi modificata decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021) con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI), dispone che il periodo di custodia cautelare sofferto all’arresto in esecuzione del mandato di arresto europeo debba essere computato nelle misure nazionali, ma questo non implica un’omologazione “tra le misure cautelari coercitive del sistema interno e le misure proprie degli ordinamenti esteri”. È così necessario verificare la tipologia delle diverse misure. In questa direzione, la stessa Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato il significato della nozione di “custodia” inserita nell’articolo 26 della decisione quadro non includendo quelle misure che non hanno una natura coercitiva equiparabile alla privazione della libertà. Il periodo in Francia non aveva natura detentiva e, quindi, non poteva essere calcolato nella quantificazione della custodia cautelare in Italia. respinto così il ricorso ed esclusa la valutazione della misura del controllo giudiziario in Francia nell’applicazione della custodia cautelare in Italia.

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