Corte Ue sulla competenza del giudice del luogo di partenza per le cancellazioni di voli operati da più vettori – EU Court of Justice on the jurisdiction of the court of the place of departure of the first leg

L’azione per ottenere una compensazione a seguito di una cancellazione di un volo, che fa parte di una prenotazione unica costituita da più tratte operate da diverse compagnie aeree, può essere presentata ai giudici del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel contratto. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza del 13 febbraio 2020 nella causa C-606/19 (C-606:19) con la quale Lussemburgo ha chiarito l’applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), in vigore dal 10 gennaio 2015, con riferimento alle obbligazioni contrattuali che prevedono una prestazione di servizi come quelli di trasporto aereo. E’ stato il Tribunale circoscrizionale di Amburgo a rivolgersi agli eurogiudici prima di decidere sulla controversia tra due passeggeri e la compagnia aerea Iberia. I due ricorrenti avevano acquistato due voli con un’unica prenotazione: la partenza era prevista da Amburgo, scalo a Londra e, via Madrid, destinazione finale a San Sebastian (Spagna). I voli erano effettuati da due compagnie aeree diverse: la tratta Amburgo-Londra dalla British Airways e l’altra, da Londra alla Spagna, da Iberia. La terza tratta del volo (Madrid-San Sebastian) era stata cancellata e i due passeggeri avevano ceduto i diritti di compensazione previsti dal regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, a una società tedesca che aveva citato in giudizio Iberia dinanzi al  luogo di partenza dei due passeggeri, ossia Amburgo.

Per la Corte Ue i ricorrenti, accanto al titolo generale di giurisdizione previsto dal regolamento n. 1215/2012 (domicilio del convenuto), possono avvalersi dei titoli per le competenze speciali individuate dall’articolo 7 il quale stabilisce che in materia di obbligazioni contrattuali l’attore può rivolgersi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita che, nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, “situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”. Per quanto riguarda i contratti di trasporto aereo, la Corte Ue ha chiarito che si tratta del giudice nella cui circoscrizione si trova “il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati nel contratto”. Nei casi di acquisto di voli costituiti da più tratte, effettuate da diverse compagnie aeree ma con prenotazione unica, per garantire il principio di prossimità e di prevedibilità, le domande di risarcimento per la cancellazione dell’ultima tratta possono essere presentate dinanzi ai giudici del luogo di partenza della prima tratta, anche quando la compagnia aerea che ha cancellato l’ultimo volo è diversa da quella che ha servito il primo volo. Questo perché – osserva la Corte – il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale può essere anche quello del primo volo “in quanto uno dei luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo”.

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