Criminalità informatica: l’Unione europea guida gli Stati nella ratifica del secondo Protocollo alla Convenzione di Budapest

L’Unione non può ratificare il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche, adottata dal Consiglio d’Europa, in quanto solo gli Stati possono esserne parti. Tuttavia, con la decisione Ue 2023/436 del 14 febbraio 2023 (Decisione UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 febbraio 2023, L 63), il Consiglio autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il  Protocollo n. 224. Il secondo Protocollo, adottato il 12 maggio 2022 (qui nella versione italiana, Secondo Protocollo), ha l’obiettivo di fornire strumenti funzionali a potenziare la cooperazione e la divulgazione delle prove elettroniche, anche attraverso la cooperazione con i fornitori di servizi e assicurare “mezzi efficaci per ottenere informazioni sugli abbonati e i dati relativi al traffico, una cooperazione immediata in caso di emergenza o indagini congiunte – che sono soggetti a un sistema di diritti umani e di Stato di diritto, comprese le garanzie in materia di protezione dei dati”. Le norme del Protocollo – si precisa nella decisione – “rientrano in un settore disciplinato in larga misura da norme comuni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), compresi gli strumenti che agevolano la cooperazione giudiziaria in materia penale, garantendo norme minime in materia di diritti processuali e garanzie in merito alla protezione dei dati e alla riservatezza”. Pertanto, per assicurare la compatibilità del Protocollo con il diritto e le politiche dell’Unione, ad avviso del Consiglio, sono necessarie riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni e, questo anche per “garantire l’applicazione uniforme del protocollo da parte degli Stati membri dell’Unione che sono parti del protocollo («Stati membri che sono parti») nei loro rapporti con paesi terzi che sono parti del protocollo («paesi terzi che sono parti») e l’effettiva applicazione del Protocollo”.

Detto questo, però, riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni, indicate nell’allegato alla presente decisione non pregiudicano la possibilità per gli Stati membri di apporre individualmente riserve o dichiarazione se ciò è previsto dal Protocollo.

Tra le dichiarazioni proposte, vi è la precisazione che “L’ordine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, deve essere emesso da un procuratore o da un’altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente”. Inoltre, in conformità all’articolo 8, paragrafo 10, il Paese Ue, in quanto Stato membro dell’Unione europea che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”), deve designare come autorità competente l’EPPO “nell’esercizio delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”)”. Tra le riserve, è previsto che “A norma dell’articolo 8, paragrafo 13, del protocollo, una parte può riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 8 (Esecuzione degli ordini emessi da un’altra parte finalizzati alla presentazione accelerata di informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico) ai dati sul traffico. Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dal formulare una tale riserva”.

Intanto, però nessuno Stato membro ha ratificato il secondo Protocollo che, per entrare in vigore, prevede il raggiungimento di almeno 5 ratifiche (è arrivata solo una dalla Serbia). L’Italia l’ha firmato il 15 febbraio 2022 (sono 35 gli Stati firmatari, inclusi gli Stati Uniti).

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