Pubblicato il rapporto del Comitato che si occupa della Convenzione di Budapest n. 185 sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, in vigore dal 1° luglio 2004 (ratificata con legge del 18 marzo 2008 n. 48), riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche. Nel documento, il Comitato ha fatto il punto sulle modalità con le quali gli Stati parte (ad oggi 78) hanno attuato l’articolo 19 della Convenzione che fissa le procedure per la perquisizione e la confisca dei dati informatici archiviati (T-CY(2023)4, Budapest). La lotta alla criminalità richiede interventi delle autorità inquirenti sui dati informatici archiviati, ma è necessario che le perquisizioni e la successiva confisca avvengano nel rispetto degli standard internazionali come affermati nella Convenzione di Budapest. Questo perché – precisa il Comitato nel rapporto del 12 dicembre 2024 – è indispensabile garantire la protezione dei diritti delle persone e, al tempo stesso, svolgere indagini adeguate. Le autorità, in particolare nei casi di criminalità informatica, “devono affrontare scenari complessi, come la perquisizione di sistemi connessi, copie dei dati anziché la confisca di interi sistemi o la rimozione di contenuti nocivi accessibili, ad esempio materiale contenente abusi sessuali sui minori”. Malgrado le regole fissate nella Convenzione, gli Stati hanno diverse modalità di intervento e, quindi, il Comitato ha voluto catalogare le pratiche seguite nei diversi Paesi per poi formulare raccomandazioni al fine di garantire un’uniformità negli interventi. In particolare, il quadro 4.2 raccoglie i diversi interventi legislativi, inclusi quelli dell’Italia, relativi all’attuazione nell’ordinamento interno dell’articolo 19.
Il rapporto indica, nella parte conclusiva, le raccomandazioni per assicurare la certezza del diritto e migliorare le garanzie previste dall’articolo 15 della Convenzione. Nel 2026, il Comitato sarà chiamato a valutare il tasso di conformità alle raccomandazioni.
La Convenzione di Budapest è corredata dal Primo Protocollo n. 189 relativo all’incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici del 28 gennaio 2003, in vigore dal 1° marzo 2006 e dal secondo Protocollo n. 224, adottato il 12 maggio 2022, ma non ancora in vigore.
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