Critica politica e reputazione: un bilanciamento nel segno di Strasburgo

In una società democratica “è auspicabile e, anzi, necessaria una forte quota di tolleranza reciproca rispetto all’esercizio della libertà di espressione avente ad oggetto opinioni dissenzienti su temi di rilevante risonanza pubblica”. E questo in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 30704 depositata il 5 agosto 2021 (30704) con la quale è stato respinto il ricorso di una donna che aveva impugnato il provvedimento della Corte di appello di Genova con il quale era stato assolto un sindaco per lesione alla reputazione della donna. Dopo un’esplosione del metanodotto della Snam, che aveva procurato la morte di una persona e il ferimento di altre persone, tra le quali la donna, a seguito della decisione di ripristino del metanodotto nello stesso luogo, vi erano state diverse proteste. Il sindaco aveva bollato come “deliranti e fuorvianti” le accuse nei suoi confronti da parte della donna e tale dichiarazioni erano state riprese anche su un quotidiano. Il gruppo di attivisti era stato definito come “dilettanti allo sbaraglio”. La donna aveva denunciato il sindaco per diffamazione e, in primo grado, quest’ultimo era stato condannato a due mesi e al risarcimento del danno per lesione della reputazione. La Corte di appello aveva annullato la condanna. Una decisione corretta per la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della donna. E’ vero – osserva la Suprema Corte – che l’esimente del diritto di critica richiede una forma espositiva corretta, senza che essa  trascenda in “un’aggressione dell’altrui reputazione”, ma questo non impedisce “l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato”. Ora, per la Corte, il dibattito politico anche aspro è indispensabile – come affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – in una società democratica in quanto condizione essenziale per il progresso e lo sviluppo di tutti. Questo diritto si applica “non soltanto alle informazioni o idee accolte con favore o ritenute innocue o indifferenti, ma anche a quelle che possono offendere, urtare o preoccupare individui o gruppi di persone di opinioni differenti”. Le eccezioni alla libertà di espressione, quindi, vanno applicate restrittivamente e, di conseguenza, alla luce del bilanciamento tra diritto alla libertà di espressione e diritto alla reputazione, il ricorso della donna è stato respinto.

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