Dichiarazioni unilaterali per chiudere i ricorsi alla Corte europea: al via le nuove regole di procedura

E’ entrato in vigore il 1° settembre 2012 il nuovo regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo approvato il 2 aprile 2012 (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EF-E0BD377731DA/0/REGLEMENT_EN_2012.pdf). Tra le novità, le modifiche al sistema delle dichiarazioni unilaterali regolate dall’articolo 62A: la Corte punta a rafforzarne l’utilizzo per risolvere in modo rapido i casi ripetitivi e alleggerire il carico di lavoro, senza sacrificare il rispetto dei diritti umani. Questo il meccanismo: falliti i tentativi di regolamento amichevole, il Governo può presentare una dichiarazione unilaterale sulla quale il ricorrente può indicare le proprie osservazioni alla Corte. Se la vittima della violazione accoglie il contenuto delle dichiarazioni unilaterali è concluso un regolamento amichevole. Nei casi in cui la vittima non è d’accordo sulla posizione del governo, spetterà alla Corte decidere se accogliere la dichiarazione che, tra l’altro, dovrà necessariamente prevedere la corresponsione di un equo indennizzo alla parte lesa secondo i parametri della Corte. Precluso ogni arretramento sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, il meccanismo può essere utilizzato solo nei casi in cui vi sia una consolidata prassi della Corte sulle questioni in discussione. Il procedimento si chiude con una cancellazione della causa dal ruolo. Di conseguenza, il Comitato dei ministri non ha la possibilità di esercitare i propri poteri di supervisione applicabili nell’ambito dell’esecuzione delle sentenze della Corte. Il ricorrente può però, se il Governo non tiene fede ai suoi impegni chiedere alla Corte che la causa sia iscritta nuovamente a ruolo.

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