Diritto societario: pubblicata la nuova direttiva Ue

Obiettivo primario coordinare le garanzie per soci e terzi e assicurare tutele equivalenti in tutti gli Stati membri. Con il fine di riordinare un quadro frammentato che rende difficile l’individuazione di diritti e obblighi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2017/1132 del 14 giugno relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno (2017:1132). Il nuovo testo, che codifica le norme esistenti, abroga le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE. L’entrata in vigore è prevista dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tra gli elementi di forza del nuovo testo, le articolate regole sulla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro, le disposizioni sulle fusioni delle società per azioni, le fusioni transfrontaliere delle società di capitali, le scissioni delle società per azioni. Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell’atto costitutivo, la direttiva dispone che in “tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”. Centrale il sistema di interconnessione del registro centrale, del registro del commercio e del registro delle imprese, attraverso una piattaforma centrale europea e il via a  punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. Il titolo II è interamente dedicato alle fusioni e alle scissioni di società di capitali, con garanzie per la tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione che “è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE”. Una norma ad hoc è dedicata alla redazione di atti pubblici da utilizzare in tutti i casi in cui la legislazione di uno Stato membro non preveda per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo. E’ stabilito, infatti, che “il notaio o l’autorità competente a redigere l’atto pubblico verificano e certificano l’esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per la quale esplicano la propria funzione di notaio o autorità competente, nonché del progetto di fusione”. Il capo II è dedicato alle scissioni di società per azioni.

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/diritto-societario-piano-dazione-della-commissione-ue.htmlhttp://www.marinacastellaneta.it/blog/urgenti-le-modifiche-al-diritto-societario-europeo-lo-dice-leuroparlamento.html.

 

 

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