Codificate le regole sulle fusioni di società

Dal 1° luglio 2011 entrerà in vigore la direttiva 2011/35/Ue adottata il 5 aprile 2011 dal Consiglio e dal Parlamento Ue (l_11020110429it00010011) che abroga la 78/855/Cee (modificata a sua volta dalla 2007/63 recepita in Italia con decreto legislativo del 13 ottobre 2009 n. 147) e introduce alcune deroghe rispetto alla 2009/10. In particolare, nell’ottica di armonizzare le norme interne in materia di fusioni e di limitare i costi per le società per azioni, la direttiva stabilisce un’esenzione dagli obblighi di pubblicità se la società pubblica il progetto di fusione sul sito web, accessibile al pubblico senza costi, in modo continuativo e per un intero mese prima dell’assemblea generale. Gli Stati, poi, possono prevedere un obbligo di pubblicità su un sito web designato dalle autorità nazionali, ma solo a patto che non ci siano costi aggiuntivi. Nel segno della semplificazione, la direttiva lascia spazio agli Stati membri che potranno prevedere tagli nella presentazione dei documenti utili al progetto di fusione (escludendo, ad esempio, la consegna di un nuovo inventario reale), ma potranno mantenere le formalità fissate nell’ordinamento interno per l’opponibilità a terzi del trasferimento di beni.

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