Domanda riconvenzionale e accettazione tacita della giurisdizione: precisazioni dalla Cassazione

La domanda riconvenzionale non implica l’accettazione tacita della giurisdizione. Di conseguenza, va esclusa, in assenza di altri titoli di giurisdizione, la competenza del giudice italiano per il solo fatto che il convenuto compare nel procedimento presentando una domanda riconvenzionale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 9971 depositata il 12 aprile (9971) con la quale è stato accolto il ricorso di una società egiziana che aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13 febbraio 2018. Un’azienda egiziana era stata condannata al pagamento in favore di un’altra società, italiana, l’importo di 167.821 euro come saldo del corrispettivo per la fornitura di un impianto di isolamento per refrigeratori e freezer. L’azienda contestava la giurisdizione del giudice italiano sostenendo che fosse, invece, del giudice egiziano in quanto quel Paese era il luogo di esecuzione dell’obbligazione di installazione dell’impianto.  Per la Corte di appello la giurisdizione era italiana in quanto in Italia era avvenuto il luogo di esecuzione dell’obbligazione che, secondo i giudici, coincideva con il luogo in cui era stato effettuato il pagamento dell’importo. 

Una tesi respinta dalla Cassazione. Prima di tutto, la Suprema Corte ha escluso che la presentazione di una domanda riconvenzionale (depositata dalla società egiziana) potesse essere equiparata a una tacita accettazione della giurisdizione italiana tanto più che, sin da subito, era stata contestata la competenza dei tribunali italiani. La Cassazione, inoltre, condivide la posizione del ricorrente secondo il quale la Corte di appello avrebbe violato l’articolo 5, 1° comma della Convenzione di Bruxelles e il corrispondente articolo 5 del regolamento n. 44/2001. La Suprema Corte, precisato che il rinvio dell’articolo 3 della legge n. 218/95 è un rinvio mobile, che include il richiamo anche al regolamento n. 1215/2012, ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l’articolo 5, lett. a e b del regolamento n. 44/2001 in base al quale la giurisdizione può essere attribuita, in materia contrattuale, al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita e, quindi, nel caso di compravendita di beni, al giudice del luogo in cui i beni siano stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Pertanto alla luce del rinvio dell’articolo 3 della legge n. 218 all’articolo 5 del regolamento n. 44/2001, la giurisdizione è dell’autorità giudiziaria egiziana e non italiana.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *