E’ obbligo del giudice conoscere la legge straniera

Il giudice francese deve individuare la legge straniera da applicare al divorzio e solo qualora non sia in grado di individuarla o il diritto straniero non voglia essere applicato, gli organi giurisdizionali possono ripiegare sul diritto interno. Lo ha deciso la Corte di cassazione francese, I sezione civile, nella sentenza depositata il 23 novembre (n. 1142, http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1142_23_21602.html#) con la quale è stata annullata una pronuncia della Corte di appello che aveva applicato il diritto francese in un caso di divorzio tra un cittadino americano e una donna inglese. La coppia aveva vissuto in Francia per 6 anni: in seguito, il marito era andato in Libano per lavoro e la donna era tornata in Inghilterra. Rientrato in Francia, il marito aveva depositato un’istanza di divorzio dinanzi ai giudici francesi che avevano applicato il diritto francese e imposto all’ex coniuge, al quale era stata addossata la colpa del divorzio, di versare un indennizzo alla donna. Una scelta non condivisa dalla Cassazione secondo la quale  il diritto francese non doveva essere applicato: poiché una delle parti non aveva la cittadinanza francese o il domicilio in Francia, il giudice doveva, prima di tutto, verificare se potesse essere applicata una legge straniera e solo in caso di mancata individuazione o di inapplicabilità, poteva ripiegare sul diritto interno. L’assenza di ogni ricerca sul tenore del diritto straniero da applicare ha condotto la Corte ad annullare la sentenza salvo nella parte in cui è stata riconosciuta la competenza del giudice francese.

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