Efficacia della sentenza ecclesiastica: no alla delibazione se contraria all’ordine pubblico

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 15142 depositata il 30 maggio ha detto no alla delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata in ragione della conclusione di un matrimonio condizionato. La Corte di appello di Catanzaro aveva negato la dichiarazione di efficacia sul territorio italiano della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario resa dal Tribunale ecclesiastico regionale calabro per contrarietà all’ordine pubblico (delibazione). Il marito, che aveva chiesto e ottenuto la nullità del matrimonio in forza di una sorta di condizione de futuro, ha così impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione che, però, non ha accolto il ricorso. Prima di tutto, la Suprema Corte ha osservato che la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità fondata su una riserva mentale in base alla quale il vincolo matrimoniale sarebbe valido solo al verificarsi di una condizione pro futuro è possibile solo se questa condizione è portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, al fine di tutelare la buona fede e l’affidamento incolpevole dell’altro coniuge. In caso contrario – precisa la Cassazione – la delibazione della sentenza ha un ostacolo in quanto contraria all’ordine pubblico italiano “nel cui ambito va ricompreso il principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole”. Il giudice italiano, infatti, è tenuto ad accertare in modo autonomo la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità della condizione da parte del coniuge, con un’indagine condotta “con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti”. Si tratta, inoltre, di un apprezzamento di fatto che è sottratto al sindacato di legittimità. Pertanto, poiché la Corte di appello di Catanzaro aveva accertato che la ex moglie non aveva avuto conoscenza della riserva mentale, il no alla delibazione è stato corretto. 

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