Ordine pubblico positivo e non solo preclusivo: l’interesse superiore del minore va tutelato

Via libera al riconoscimento di un provvedimento di adozione pronunciato dal Tribunale di Barcellona (Spagna) con il quale è stata riconosciuta l’adozione piena di due bambini di una coppia dello stesso sesso. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 32527 depositata il 23 novembre (ordinanza) ha respinto il ricorso del Comune di Roma che si opponeva all trascrizione del provvedimento della Corte di appello di Roma la quale aveva riconosciuto l’efficacia dell’atto spagnolo. Nel caso in esame, la coppia era costituita da due donne, entrambe italiane, e due minori, cittadini italiani e figli biologici di una delle donne, nati attraverso procreazione medica assistita all’estero. Malgrado le donne si fossero sposate in Spagna non avevano chiesto la trascrizione dell’atto matrimoniale in Italia ma poi avevano chiesto o ottenuto il riconoscimento del provvedimento di adozione. 

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Roma. Precisato che il rifiuto alla trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status pone un obbligo di accertamento delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’atto nell’ordinamento italiano, “sia sotto il profilo delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall’ordine pubblico”, la Corte ha richiamato la necessità di una verifica ai sensi dell’articolo 67 della legge n. 218/1995, con la conseguente competenza della Corte di appello. Di conseguenza la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Comune secondo il quale la competenza andava attribuita al Tribunale per i minorenni. Per i profili riguardante la contrarietà all’ordine pubblico, la Suprema Corte ha richiamato la pronuncia della Cassazione del 2022 con la quale è stato affermato che “in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva”. Quest’ultima funzione – prosegue la Cassazione – serve a favorire “la diffusione dei valori tutelati in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovrazionale”, tra i quali vi è l’interesse superiore del minore. Va così promosso l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, mitigando “l’ispirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal migliore interesse del bambino”. Il minore nato all’estero attraverso la maternità surrogata o attraverso altre tecniche ha così un diritto al riconoscimento del rapporto affettivo con il genitore d’intenzione che ha condiviso il disegno procreativo con l’altro partner e ha concorso alla cura del bambino sin dalla nascita. La mancata attribuzione di una veste giuridica al genitore d’intenzione non inciderebbe in modo negativo solo su quest’ultimo, ma pregiudicherebbe anche il bambino con una discriminazione nei suoi confronti. Pertanto, per quanto riguarda il limite dell’ordine pubblico di cui all’articolo 64 della legge n. 218/95, la Cassazione ha precisato che la funzione di meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con l’ordinamento va “in parte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali”. La Cassazione ha così respinto il ricorso e confermato il riconoscimento del provvedimento spagnolo.

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