Equo processo per sanzioni Consob pienamente rispettato se previsto un sindacato giurisdizionale successivo

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 1205 depositata il 18 gennaio esclude la necessità di un rinvio alla Corte costituzionale per violazione del principio del contraddittorio nell’applicazione delle sanzioni Consob (1205). Per la Cassazione va respinto, così, il ricorso di un destinatario di una sanzione secondo il quale l’articolo 195, comma 2 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sarebbe in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione in ragione di quanto stabilito nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Stevens contro Italia, del 4 marzo 2014. Il ricorrente, insieme ad altre società, contestava la sanzione pari a 145mila euro comminata dalla Consob. A suo dire la delibera della Commissione risultava contraria al rispetto del principio del contraddittorio. La Corte di appello di Trento aveva rigettato la sua opposizione, così come ha fatto la Cassazione. Proprio la sentenza Grande Stevens – osserva la Suprema Corte – dopo aver constatato che la sanzione amministrativa di cui all’articolo 187-ter, comma 1 TUF aveva una natura sostanzialmente penale, ha rilevato che le carenze del contraddittorio che caratterizzano un procedimento amministrativo sanzionatorio “non consentono di ritenere violato l’art. 6 della Convenzione EDU quando il provvedimento sanzionatorio sia impugnabile davanti a un giudice indipendente e imparziale, che sia dotato di giurisdizione piena e che conosca dell’opposizione in un  procedimento che garantisca il pieno dispiegamento del contraddittorio delle parti”. Secondo la Cassazione, quindi, gli Stati possono scegliere se garantire l’articolo 6 della Convenzione europea, che assicura l’equo processo, già nella fase amministrativa o assicurarne la realizzazione in un successivo procedimento giurisdizionale. In quest’ultima ipotesi – prosegue la Cassazione – “non può ritenersi che il procedimento amministrativo sia illegittimo”. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente rispettato l’articolo 6 e non ha considerato necessario rimettere la questione alla Consulta proprio perché ritenuta infondata.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *