Estradizione e sovraffollamento carcerario: la sentenza Torreggiani guida nella decisione

No all’estradizione se la situazione nelle carceri nel Paese richiedente è contraria agli standard internazionali fissati nella sentenza Torreggiani e altri contro Italia resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo l’8 gennaio 2013. Per la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, che si è pronunciata con la sentenza n. 13823/15 depositata il 31 marzo (13823), prima di dare il via libera all’estradizione le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione il sovraffollamento carcerario verificando se esso si traduca in un trattamento disumano e degradante, in contrasto così con i diritti fondamentali della persona. A rivolgersi alla Cassazione era stato un cittadino serbo nei confronti del quale la Corte di appello di Bologna aveva deciso il sì all’estradizione richiesta dalla Serbia, senza considerare, secondo il ricorrente, la violazione dei diritti umani in quel Paese proprio a causa del sovraffollamento carcerario. Un’obiezione condivisa dalla Cassazione che ha richiamato gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta i trattamenti disumani e degradanti, nonché quanto affermato nella sentenza Torreggiani. In particolare – scrive la Suprema Corte – non è consentito adottare una pronuncia favorevole all’estradizione non solo nei casi in cui vi sia la certezza ma anche “il pericolo concreto che l’estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante”. Inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se “la documentazione trasmessa dall’autorità richiedente era pienamente idonea a rappresentare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi di consistente spessore indiziario a carico dell’estradando”. Così non era stato. Di qui l’annullamento della sentenza e il rinvio, per un nuovo giudizio, ad un’altra sezione  della Corte di appello di Bologna.

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