Facebook atto II: la Corte Ue chiarisce la nozione di consumatore

L’utente di Facebook, personalmente coinvolto come attore o come convenuto in un giudizio, è un consumatore anche se si avvale del social network per svolgere altre attività come raccolta fondi o pubblicazione di libri. Di conseguenza, ha diritto ad agire in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha il domicilio. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 25 gennaio nella causa C-498/16 (schrems). In particolare, nel caso “Facebook atto II”, la Corte ha precisato la nozione di consumatore nei casi di utilizzo di reti sociali digitali. A rivolgersi a Lussemburgo è stata la Corte suprema austriaca alle prese con una controversia tra il cittadino austriaco Schrems (già al centro dell’altra causa C-362/14), che aveva raccolto anche le domande di altri sette utilizzatori, e Facebook Irlanda, accusata di violazione dei dati personali. Il social media aveva contestato la giurisdizione dei giudici austriaci sostenendo che Schrems non fosse un consumatore e, di conseguenza, non avrebbe potuto avviare l’azione dinanzi ai giudici austriaci. Di diverso avviso gli eurogiudici secondo i quali l’utente di Facebook, in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal 2015 dal n. 1215/2012), può rivolgersi al giudice dello Stato in cui ha il domicilio perché non perde la qualità di consumatore anche se l’account Facebook è utilizzato per la pubblicazione di libri, per conferenze, per la gestione di siti web o per la raccolta di fondi. Pertanto, qualificato l’utente come consumatore, è applicabile l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 (attuale articolo 17) in base al quale “salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione”. La Corte, però, ha fissato precisi limiti. Per Lussemburgo, infatti, il privilegio accordato alla parte debole del contratto, che assicura una tutela giuridica più solida, non si estende ai ricorsi avviati per far valere diritti altrui, ceduti da altri utenti domiciliati in Austria, in altri Stati membri o in Paesi extra-Ue. Questo anche per porre un freno a pratiche di forum shopping.

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