Giurisdizione del giudice italiano se l’offerta di azioni è avvenuta in Italia

L’offerta sul territorio italiano di un fondo non armonizzato consente di attribuire la giurisdizione al giudice italiano nelle azioni per danni patrimoniali causati da una cattiva gestione dei fondi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sezioni unite) nell’ordinanza n. 8034/11  depositata l’8 aprile 2001 (madoff). Per la Suprema Corte, che ha respinto le eccezioni relative all’assenza di giurisdizione, se il fatto generatore del danno come l’offerta di azioni è in Italia, è proprio sul territorio del giudice italiano che va individuato il locus commissi delicti e, di  conseguenza, in base all’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 spetta al giudice italiano conoscere le azioni risarcitorie presentate. La vicenda approdata in Cassazione riguardava il ricorso di una società di gestione del risparmio che aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano diverse società di diritto estero chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale perché le società avevano commercializzato, tramite un fondo dietro il quale c’era il finanziere Madoff, azioni di un fondo non armonizzato. Le società straniere avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo la competenza dell’High Court di Dublino. Una tesi non condivisa dalla Cassazione che ha dato ragione alla ricorrente proprio in forza dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001.

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