Giurisdizione italiana e cancellazione di voli: la Cassazione torna su cessione del credito e contratto di trasporto

Prosegue la saga relativa all’accertamento della giurisdizione del giudice italiano nel caso di azioni avviate contro una compagnia aerea extra-Ue da parte di una società cessionaria del credito di un passeggero, vittima di un annullamento di un volo. Con ordinanza n. 36371, depositata il 24 novembre, la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ha stabilito il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei casi in cui la compagnia aerea abbia unicamente un ufficio di rappresentanza generale in Italia, il convenuto non abbia domicilio o residenza in Italia e il volo non abbia un collegamento con il territorio italiano  (ordinanza). La vicenda aveva al centro il ricorso presentato da una società, cessionaria del credito di un passeggero, che aveva maturato un credito nei confronti di una compagnia aerea straniera per un volo cancellato che sarebbe dovuto decollare da Barcellona con destinazione L’Avana, con scalo a Mosca. Confermato quanto già statuito in passato e cioè che il rapporto dedotto in giudizio va considerato come contratto di trasporto internazionale e non come contratto di cessione del credito, esclusa poi l’applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 perché, in tale Convenzione, la norma sulla competenza giurisdizionale è limitata alle azioni di carattere risarcitorio, la Corte ha applicato l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale che indica tra le competenze speciali il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio che, nel caso di contratti di prestazione di servizi, è il luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi sono prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. Nel caso di specie né la compagnia aerea, né la società cessionaria del credito sono domiciliate in uno Stato Ue, ma la norma è applicabile attraverso il richiamo che l’articolo 3 della legge n. 218/95 fa alla Convenzione di Bruxelles e, quindi, al regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, in questo caso “nessuno dei criteri di collegamento stabiliti nell’art. 7 conduce alla giurisdizione del giudice italiano” perché la prestazione di servizio aereo doveva avere inizio nell’aeroporto di Barcellona e di Madrid, senza scali in Italia. Di conseguenza, la Cassazione esclude la giurisdizione del giudice italiano.

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