Gli eurogiudici guidano la Cassazione nell’individuazione del centro principale degli interessi del debitore per stabilire la giurisdizione italiana in materia di insolvenza

La Corte di cassazione applica la sentenza della Corte di giustizia Ue nel caso Eurofood (causa C-341/04, sentenza del 2 maggio 2006)  e dispone che la giurisdizione in materia di insolvenza deve essere attribuita al giudice italiano se la sede straniera della società ha natura soltanto fittizia e, invece, il centro degli interessi principale del debitore è sul territorio italiano e detto centro è riconoscibile dai terzi. E’ la conclusione contenuta nella sentenza depositata il 12 dicembre 2011 n. 26518, sezione I civile (insolvenza) con la quale la Suprema Corte, a seguito di un ricorso della Burani, società di diritto olandese che eccepiva l’assenza di giurisdizione del giudice italiano, ha precisato che, in base al regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza del 29 maggio 2000 per accertare il giudice competente tra i diversi Stati membri è centrale l’individuazione del centro principale degli interessi del debitore e che detto centro sia riconoscibile da terzi. Poco importa, quindi, la sede legale – che in questo caso era in Olanda – se vi sono diversi elementi che portano a ritenere che la sede effettiva è in un altro Stato, in questo caso l’Italia, dove vi è la sede secondaria. E’ vero che per quanto riguarda le società, il regolamento n. 1346 attribuisce  la competenza per l’apertura dell’insolvenza all’autorità giudiziaria del luogo in cui la società ha la sede statutaria, ma lo stesso regolamento fa salva la prova contraria proprio per  favorire l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente più vicina all’effettiva attività del debitore.

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