Il Consiglio di Stato francese su richiesta di asilo e sentenze del tribunale penale internazionale per il Ruanda – French Court on application for asylum and rulings of the International Criminal Tribunal for Rwanda

L’assoluzione dall’accusa di crimini contro l’umanità pronunciata da un tribunale internazionale non impedisce alle autorità giurisdizionali nazionali di respingere la richiesta di asilo di un richiedente, assolto da quel tribunale. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato francese con la sentenza n. 414821 depositata il 28 febbraio (Consiglio di Stato) con la quale è stato respinto il ricorso di un cittadino ruandese di origine hutu che aveva presentato domanda di asilo. L’ufficio francese per la protezione dei rifugiati aveva respinto la richiesta avvalendosi dell’articolo 1, lettera f) della Convenzione di Ginevra del 1951 in base al quale le disposizioni della Convenzione “non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che: a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini”.  Nel 2014, l’uomo era stato assolto dal Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in Ruanda dall’accusa di crimini contro l’umanità e, di conseguenza, aveva presentato una domanda al Tribunale nazionale francese sul diritto di asilo chiedendo l’annullamento della decisione del 1999 che, però, era stata confermata. Di qui il ricorso al Consiglio di Stato che gli ha dato torto. Questo perché, secondo il Consiglio di Stato, l’autorità di cosa giudicata di una giurisdizione penale francese non si impone al giudice amministrativo salvo per quanto riguarda l’accertamento dei fatti. Questo principio va così applicato per analogia ai giudizi resi dal tribunale penale internazionale istituito dalle Nazioni Unite. Inoltre, la clausola di esclusione fissata dalla Convenzione non condiziona l’applicazione della clausola all’esistenza di una condanna. Pertanto, spetta alla Corte nazionale sul diritto di asilo valutare se esistano delle ragioni serie per ritenere applicabile l’esclusione prevista dalla lettera f) dell’articolo 1 della Convenzione.

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