Il procedimento europeo per la soluzione di controversie di modesta entità non decolla. La Commissione Ue punta a una modifica

Dal 2009 è in vigore il regolamento n. 861/2007 dell’11 luglio 2007 che istituisce il procedimento europeo per la soluzione delle controversie di modesta entità che, nell’intenzione del legislatore Ue, doveva favorire gli acquisti nel mercato Ue con un sistema di soluzione delle controversie transfrontaliere di valore non superiore ai 2mila euro in modo rapido e poco costoso. Ma la procedura è in larga parte inutilizzata. E’ quanto risulta da una relazione pubblicata il 21 settembre 2012 dalla rete dei Centri europei dei consumatori (CEC) che individua in una scarsa conoscenza degli operatori giuridici – giudici e avvocati – la causa del fallimento di questo meccanismo (http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf).  Eppure – si osserva nel rapporto – nei mercati nazionali il 20% dei consumatori dichiara di aver incontrato un problema dopo aver acquistato beni e servizi  di valore medio pari a 375 euro per causa: pochi utenti hanno però fatto ricorso al regolamento Ue. Malgrado non manchino i risultati positivi. E’ stato il caso di un consumatore austriaco – si precisa nel rapporto – che aveva acquistato abiti su un sito web con sede in Germania, aveva corrisposto l’importo ma non aveva mai ricevuto la merce. Grazie al procedimento europeo per le controversie di modeste entità il tribunale di Linz ha adottato una sentenza a favore del consumatore che è stata eseguita rapidamente in Germania. Ma sono ancora troppo pochi i casi. E questo nonostante una procedura con formalità ridotte all’osso e un taglio dei tempi processuali grazie a un procedimento che, di norma, si svolge in forma scritta, a meno che il giudice non ritenga necessaria un’udienza. L’attore può avviare il procedimento utilizzando i formulari standard allegati all’atto Ue (modulo A) nella lingua dell’organo giurisdizionale al quale presenta la domanda (in Italia, giudice di pace, tribunale ordinario o Corte d’appello in funzione di giudice di unico grado), anche senza la rappresentanza di un avvocato che, per il regolamento, non è obbligatoria. La domanda deve essere inviata direttamente all’organo giurisdizionale per posta o con altri mezzi.  In pratica, il convenuto ha 30 giorni per rispondere all’istanza dell’attore, utilizzando i moduli del regolamento. Se non ci sono repliche, il giudice si pronuncia in 30 giorni. Semplice e accelerata anche l’attuazione perché la sentenza è immediatamente esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Per garantire poi la circolazione dei provvedimenti, il regolamento n. 861/2007 assicura che la sentenza, munita del certificato predisposto (modulo standard D), sia eseguita negli altri Paesi Ue “senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”, con l’eliminazione, quindi, dell’ exequatur. Ridotti i motivi che giustificano un rifiuto nell’esecuzione: è previsto che possa essere negata se nello Stato richiesto è stata già emessa una pronuncia tra le stesse parti e con lo stesso oggetto.

Evidentemente, però, la procedura non convince. Di qui la decisione della Commissione Ue di predisporre una serie di interventi per incentivarne l’utilizzo: da un piano di diffusione del procedimento all’interno dei tribunali nazionali alla divulgazione  di una guida pratica entro il 2012. Fino a modifiche per allargare l’ambito di applicazione del regolamento e semplificare i moduli predisposti per i risarcimenti già a disposizione dei consumatori nel sito dell’atlante giudiziario europeo (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_filling_it_it.htm).

Qui il testo del regolamento l_19920070731it00010022

1 Risposta

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *