In vigore dal 22 maggio la direttiva sull’ordine europeo d’indagine penale. Molti Stati in ritardo nel recepimento

Uno strumento per accelerare le indagini che, soprattutto in materia di lotta al terrorismo, è di fondamentale importanza per combattere i fenomeni criminali nello spazio Ue. Si tratta della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI) che permetterà una rapida acquisizione delle prove oltre frontiera, in vigore dal 22 maggio 2017. Malgrado l’importanza dell’atto Ue, però, non tutti gli Stati hanno rispettato i termini di recepimento. Dall’analisi della Commissione risulta che solo Belgio e Francia hanno recepito in tempo la direttiva, mentre molti Paesi stanno concludendo l’iter di attuazione. Il Governo italiano, delegato in base alla legge 9 luglio 2015 n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ad adottare la normativa interna di recepimento, ha approvato il testo del decreto legislativo che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’ordine europeo di indagine ha al centro il principio del riconoscimento automatico, con l’obbligo per le autorità nazionali di dare seguito alla richiesta proveniente da un altro Stato Ue con le stesse modalità applicabili previste per le istanze interne. L’atto copre l’intero iter di raccolta delle prove: dal sequestro probatorio al trasferimento delle prove, con una riduzione e un taglio agli oneri burocratici grazie all’utilizzo di un unico modulo standard tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione. Garantito il rispetto dei diritti fondamentali della difesa con l’obbligo, per ogni ordine europeo d’indagine, di emissione o convalida da parte dell’autorità giudiziaria e con la possibilità per la parte di impugnare i provvedimenti. Tra gli elementi positivi della direttiva – osserva la Commissione europea – la sostituzione dell’attuale “quadro frammentato per l’acquisizione delle prove” con “uno strumento globale di ampia portata”. Termini ridotti all’osso: entro 30 giorni dalla richiesta, gli Stati membri dovranno decidere se dare seguito alla richiesta e, in caso positivo, entro 90 giorni dovranno procedere all’attuazione effettiva della richiesta. Il rifiuto è circoscritto alle condizioni indicate nella direttiva. 

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/ordine-europeo-di-indagine-penale-e-nuove-regole-sulla-confisca-pubblicate-due-direttive.html

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