Incidente di caccia all’estero e legge applicabile nei casi di responsabilità per fatto illecito: rinvio in udienza pubblica

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 2418 depositata il 26 gennaio 2023, è intervenuta su una questione controversa circa i criteri da applicare per la liquidazione del danno non patrimoniale in caso di illecito commesso all’estero (ordinanza). La vicenda aveva al centro la morte di un ragazzo albanese durante un incidente di caccia in Albania a causa di un colpo di arma da fuoco esploso durante una battuta di caccia. Il colpo era partito da un fucile di un cittadino italiano, mentre il giovane lavorava in un terreno agricolo. La sentenza penale di condanna era stata delibata in Italia e il Tribunale di Vicenza aveva ritenuto responsabile del fatto illecito il cittadino italiano e condannato in solido, con il proprio assicuratore, a risarcire i congiunti per il danno non patrimoniale da loro subito a causa della perdita del rapporto parentale. La pronuncia era stata impugnata dalla compagnia di assicurazione, ma la Corte di appello aveva confermato il verdetto. Di qui il ricorso in Cassazione perché, ad avviso della società di assicurazioni, non era stato applicato correttamente l’articolo 14 (conoscenza della legge straniera) e l’articolo 62 (legge da applicare nel caso di responsabilità per fatto illecito, ossia quella dello Stato in cui si è verificato l’evento) della legge n. 218/95 sul sistema italiano di diritto internazionale privato. Questo perché i giudici italiani avevano applicato, per determinare l’entità dell’importo, la legge interna “omettendo di ricercare e applicare i criteri stabiliti dal diritto vivente albanese” relativo alla liquidazione dei danni non patrimoniali. In sostanza, la questione di diritto riguarda la possibilità, una volta stabilito che deve essere applicata la legge straniera in base alle norme di diritto internazionale privato, di integrare i criteri per quantificare i danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale con quelli stabiliti in Italia, in base alle tabelle milanesi. La Cassazione, rilevato che la questione “assume una rilevanza nomofilattica, sia per la sua novità, sia per i temi che la stessa involge sul piano del diritto internazionale privato”, ha disposto il rinvio della causa in udienza pubblica tenendo conto che la soluzione della questione di diritto avrà valore di precedente e che la motivazione fornita avrà anche una “funzione extraprocessuale” orientando il percorso della giurisprudenza.

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